COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CORSI ANGELO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 31/10/04) IN RELAZIONE ALLA GARA TORNIMPARTE/BARISCIANO DISPUTATA IL 25/4/04 PER IL CAMOPIONATO DI II CATEGORIA – GIR.B (C.U. N.65 DEL 29/4/04)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CORSI ANGELO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 31/10/04) IN RELAZIONE ALLA GARA TORNIMPARTE/BARISCIANO DISPUTATA IL 25/4/04 PER IL CAMOPIONATO DI II CATEGORIA – GIR.B (C.U. N.65 DEL 29/4/04) Con appello inoltrato a mezzo posta in data 15/5/04 il calciatore Corsi Angelo, tesserato con la società Tornimparte 2002, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con una manata sul volto alla notifica di un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante di aver effettivamente colpito l’arbitro con una manata sul volto, ma di essersene pentito e di non essersi mai macchiato, nel corso della sua lunga carriera, di episodi analoghi. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile sotto un duplice profilo. 1) E’ stato proposto oltre il termine di cui all’art.42, comma 5, C.G.S. 2) E’ privo della sottoscrizione del ricorrente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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