COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/6/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA S.GABRIELE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI PERAZZOLI ALESSIO PER N. 5 GARE E D’AMELIO CARLO E SIMIGLIANI MASSIMO PER N. 3 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.GABRIELE VASTO-UNICENTRO MONTESILVANO DISPUTATA IL 15/5/04 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C (C.U.N.70 DEL 20/5/04 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 3/6/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA S.GABRIELE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI PERAZZOLI ALESSIO PER N. 5 GARE E D’AMELIO CARLO E SIMIGLIANI MASSIMO PER N. 3 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA S.GABRIELE VASTO-UNICENTRO MONTESILVANO DISPUTATA IL 15/5/04 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C (C.U.N.70 DEL 20/5/04 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la Società San Gabriele Vasto ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., quanto al calciatore Perazzoli Alessio per aver aggredito il secondo arbitro, quanto ai calciatori D’Amelio Carlo e Simigliani Massimo per aver ripetutamente rivolto frasi ingiuriose e volgari all’arbitro, quanto all’ammenda di Euro 300,00 nei confronti della società poiché propri tesserati si rendevano responsabili di aggressione all’arbitro, chiedendone la revoca o, in subordine , la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che non essendo stati identificati gli aggressori la società non può essere sanzionata dal momento che i responsabili potrebbero essere anche tifosi del sodalizio avversario, quanto al calciatore Perazzoli lo stesso sarebbe rimasto ai bordi del campo senza prendere parte all’aggressione posto che era squalificato come da C.U. del 13/5/04, quanto ai calciatori D’Amelio e Simigliani perché avrebbero solo protestato in maniera civile.
Si evince chiaramente dagli atti la responsabilità della società apellante e dei tesserati sanzionati in ordine ai fatti contestati.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento
Le sanzioni inflitte appaiono congrue ed adeguate e vanno integralmente confermate
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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