COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/6/2004 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. TORNARECCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 13,00, INIBIZIONE FINO AL 30/6/04 AL DIRIGENTE WALTER PILI, INIBIZIONE FINO AL 16/6/04 AL DIRIGENTE DOMENICO MARCHETTI, SQUALIFICA PER N.6 GARE AL CALCIATORE DAVIDE PILI E PER N.4 GARE AI CALCIATORI NICOLINO BAGAROZZA E ERCOLE BUCCIARELLI) IN RELAZIONE ALLA GARA U. S. TORNARECCIO/FOSSACESIA 90 DISPUTATA IL 16/5/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.70 DEL 20/5/04 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/6/2004 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA U.S. TORNARECCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 13,00, INIBIZIONE FINO AL 30/6/04 AL DIRIGENTE WALTER PILI, INIBIZIONE FINO AL 16/6/04 AL DIRIGENTE DOMENICO MARCHETTI, SQUALIFICA PER N.6 GARE AL CALCIATORE DAVIDE PILI E PER N.4 GARE AI CALCIATORI NICOLINO BAGAROZZA E ERCOLE BUCCIARELLI) IN RELAZIONE ALLA GARA U. S. TORNARECCIO/FOSSACESIA 90 DISPUTATA IL 16/5/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.70 DEL 20/5/04 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la U.S.Tornareccio ha impugnato i provvedimenti adottati dal G.S. in relazione alla gara di cui in epigrafe, chiedendone la revoca o la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che alcune sanzioni dovevano ritenersi assolutamente ingiustificate (inibizioni Pili e Marchetti) mentre altre (squalifiche Pili e Bucciarelli) erano da considerarsi spropositate nella loro entità atteso che i calciatori avevano solo rivolto alcune espressioni all’indirizzo dell’arbitro;
Quest’ultimo in sede di supplemento, non solo ha confermato gli originari riferimenti, ma ha anche precisato, con dovizia di particolari, le modalità con le quali si sono svolti i fatti che hanno dato luogo ai singoli provvedimenti.
Osserva la Commissione che, quanto all’ammenda irrogata, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.41, comma 3, lett. d C.G.S..
Per quanto concerne le altre sanzioni, va rilevato che le stesse appaiono congrue ed adeguate in relazione ai singoli comportamenti puniti mentre le contestazioni della società appellante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e sono state decisamente smentite dal supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro, fonte di prova privilegiata rispetto alle deduzioni della stessa società.
La decisione del primo Giudice deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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