COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUARENNA AVVERSO ESITO GARA ROCCA S.GIOVANNI/GUARENNA DISPUTATA IL 26/2/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM. PROV. CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUARENNA AVVERSO ESITO GARA ROCCA S.GIOVANNI/GUARENNA DISPUTATA IL 26/2/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM. PROV. CHIETI) Con appello inoltrato a mezzo servizio postale in data 4/3/05, la Società Guarenna ha chiesto infliggersi la perdita della gara in danno della Società Rocca S.Giovanni per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Di Florio Cristian che si trovava in posizione irregolare per essere stato tesserato in precedenza da altra società. Osserva la Commissione che il reclamo è inammissibile in quanto allo stesso non è stata allegata la attestazione della ricezione della raccomandata da inviare alla soc.controinteressata a norma dell’art.42 CGS. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it