COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PIETRANICO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 27/4/05 AL CALCIATORE LUCIANI LEONARDO) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE / PIETRANICO DISPUTATA IL 27/2/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.26 DEL 3/3/05 COM.PROV.PE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PIETRANICO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 27/4/05 AL CALCIATORE LUCIANI LEONARDO) IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE / PIETRANICO DISPUTATA IL 27/2/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.26 DEL 3/3/05 COM.PROV.PE)
Con appello ritualmente proposto la Società Pietranico ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con delle spinte rivolgendogli parole ingiuriose, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era casualmente scontrato con il direttore di gara e non aveva offeso quest’ultimo ma solo imprecato contro lo stesso.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Luciani Leonardo ha tenuto un comportamento certamente volontario contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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