COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (MANCATA PRESA IN ESAME DEL PREANNUNCIO DI RECLAMO) IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA/VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATOI DI I CATEGORIA (C.U.N.30 DEL 7/12/04 COM.REG.ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC.VIRTUS TOLLO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (MANCATA PRESA IN ESAME DEL PREANNUNCIO DI RECLAMO) IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA/VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 5/12/04 PER IL CAMPIONATOI DI I CATEGORIA (C.U.N.30 DEL 7/12/04 COM.REG.ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la soc.Virtus Tollo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con l’omologazione del risultato conseguito in campo ed omettendo di prendere in esame il preannuncio di reclamo in quanto la relativa riserva scritta era stata presentata dopo il termine della gara, chiedendo di infliggere la sanzione della perdita della gara in danno della Soc.Scafa e, in via subordinata, la ripetizione della stessa per errore tecnico.
Ha dedotto l’appellante che la soc. ospitante si sarebbe resa responsabile della violazione della regola n.1 delle regole del giuoco del calcio in quanto l’altezza delle porte era irregolare, così come accertato prima dell’inizio della gara, con la conseguenza che non avrebbe dovuto dare inizio alla stessa.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti dalla Commissione, ha precisato di non aver avuto richieste né di aver misurato le porte prima dell’inizio della gara e che, alla fine della stessa, aveva solo presenziato, a richiesta della Soc. Virtus Tollo, alla misurazione delle porte effettuata dai dirigenti della stessa società con un metro “flessibile”.
In sede di comparizione, il rappresentante della Soc.Virtus Tollo ribadiva le proprie difese insistendo perché venisse disposta nuovamente la comparizione dell’arbitro per chiarimenti anche in considerazione del fatto che la circostanza della misurazione della porta prima del suo inizio era deducibile dalla stessa riserva scritta presentata dalla Soc. Scafa.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta con estrema chiarezza dalle dichiarazioni rese dall’arbitro della gara in sede di comparizione dinanzi a questa Commissione (dichiarazioni che devono ritenersi prevalenti rispetto ad altri atti provenienti dalle parti) che prima della gara lo stesso non ha provveduto a misurare le porte, né ha ricevuto sollecitazioni in tal senso, come prescritto dalla regola n.1 del regolamento del giuoco del calcio, mentre tale misurazione è stata effettuata dai dirigenti della Soc.Virtus Tollo solo alla fine della stessa.
Da ciò consegue che appare superfluo richiedere ulteriori chiarimenti al direttore di gara e che la decisione del primo Giudice deve essere confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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