COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND CELANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/05 AL CALCIATORE EVANGELISTA AGOSTINO) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAVIVI/SPORTLAND CELANO DISPUTATA IL 27/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.53 DEL 14/3/05 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND CELANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/05 AL CALCIATORE EVANGELISTA AGOSTINO) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAVIVI/SPORTLAND CELANO DISPUTATA IL 27/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.53 DEL 14/3/05 COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la società Sportland Celano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Evangelista colpito l’arbitro della gara con un pestone sul piede dx mentre gli rivolgeva gravi minacce, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il gesto compiuto dall’Evangelista era involontario. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il gesto compiuto dal calciatore al momento della sua espulsione era certamente da considerare volontario anche perché protrattosi per un certo tempo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Evangelista ha tenuto un comportamento gravemente scorretto in modo sicuramente volontario e determinato, evidentemente, dalla sua espulsione tanto da minacciare contestualmente l’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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