COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.C. HAWK 2000 CALDARI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA HAWK 2000/PALENA DISPUTATA IL 13/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DI ALCUNI CALCIATORI UTILIZZATI DALA SOC.PALENA E NON REGOLARMENTE TESSERATI (C.U. N.62 DEL 24/3/05 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.C. HAWK 2000 CALDARI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA HAWK 2000/PALENA DISPUTATA IL 13/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DI ALCUNI CALCIATORI UTILIZZATI DALA SOC.PALENA E NON REGOLARMENTE TESSERATI (C.U. N.62 DEL 24/3/05 COM.REG.ABRUZZO) Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 14/3/05, la soc. HAWK 2000 di Caldari ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della soc.Palena per aver quest’ultima utilizzato alcuni calciatori che non avevano titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserati. Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art.6 CGS in quanto non corredato dell’attestazione dell’invio e della ricezione di copia del reclamo alla soc.controinteressata. Nel merito, peraltro, lo stesso risulterebbe infondato in quanto i calciatori in questione risultano regolarmente tesserati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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