COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 1/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETÀ CHIOSCO TORLONIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIGETTO DEL RECLAMO PROPOSTO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SORICONE LUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA – CHIOSCO TORLONIA, TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 1, DISPUTATA IL 30.4.2005 PER IL TORNEO AMATORI (C.U. N° 37 DEL 12.5.2005 – COM. PROV. L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 1/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETÀ CHIOSCO TORLONIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIGETTO DEL RECLAMO PROPOSTO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SORICONE LUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA – CHIOSCO TORLONIA, TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 1, DISPUTATA IL 30.4.2005 PER IL TORNEO AMATORI (C.U. N° 37 DEL 12.5.2005 – COM. PROV. L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Chiosco Torlonia ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, chiedendo infliggersi in danno della società Pescina la punizione sportiva della perdita della gara per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Soricone Luigi che non aveva titolo a parteciparvi poiché espulso nella precedente gara di campionato. Ha dedotto la società appellante che nella gara Pescina – Aielli del 23.4.2005 sarebbe stato espulso il calciatore Soricone Luigi, come avrebbero potuto testimoniare il Dirigente accompagnatore e gli stessi calciatori dell’Aielli, anche in un eventuale confronto con l’arbitro, con conseguente preclusione a prendere parte alla gara oggetto del presente gravame. L’Assunto della società appellante è infondato. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale e, segnatamente, dal rapporto arbitrale che a norma dell’art. 31, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che il calciatore Soricone Luigi aveva pieno titolo a prendere parte alla gara in oggetto, poiché soltanto ammonito al 25° del II tempo della gara Pescina – Aielli. Stante quanto precede, non possono essere disposti i mezzi di prova richiesti dalla società Chiosco Torlonia (testimonianze e confronti con l’arbitro), poiché inammissibili dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia sportiva. La decisione del primo giudice deve essere, pertanto, confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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