COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 9/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ ROSSO BLU NERETO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/11/05 AL CALCIATORE TANCREDI GIAMPIERO E SQUALIFICA FINO AL 30/12/05 AI CALCIATORI DI PIETRO CONCEZIO, DE JULIIS MARCO, LELII MORGAN E SACCIA CLAUDIO) E DELLA SOCIETA’ CORATA FIDELIS DI CONTROGUERRA (OMOLOGAZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO BLU NERETO/CORATA FIDELIS DISPUTATA IL 9/5/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.46 DEL 12/5/05. COM. PROV. TE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 9/6/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI DELLA SOCIETA’ ROSSO BLU NERETO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/11/05 AL CALCIATORE TANCREDI GIAMPIERO E SQUALIFICA FINO AL 30/12/05 AI CALCIATORI DI PIETRO CONCEZIO, DE JULIIS MARCO, LELII MORGAN E SACCIA CLAUDIO) E DELLA SOCIETA’ CORATA FIDELIS DI CONTROGUERRA (OMOLOGAZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSO BLU NERETO/CORATA FIDELIS DISPUTATA IL 9/5/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.46 DEL 12/5/05. COM. PROV. TE)
Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la Società Rosso Blu Nereto ha impugnato i provvedimenti disciplinari adottati dal G.S. nei confronti dei calciatori sopra indicati, responsabili di aver provocato una rissa generale dopo essersi scagliati contro i calciatori della squadra avversaria mentre la Società Corata Fidelis ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell’altra società in quanto i tesserati di quest’ultima avevano causato la sospensione della gara che veniva poi ripresa e portata a termine solo per ragioni di ordine pubblico.
Ha dedotto la Rosso Blu Nereto che, in realtà, non si sarebbe verificata alcuna rissa in campo e che un’ animata discussione si sarebbe normalizzata proprio grazie all’intervento dei calciatori squalificati che erano entrati in campo per placare gli animi. Ha, comunque, chiesto la riduzione delle sanzioni in quanto sproporzionate in relazione agli addebiti.
La Società Corata Fidelis nell’allegare un filmato della partita, ha, invece, dedotto che le sanzioni adottate dal G.S. nei confronti dei tesserati della squadra avversaria stavano chiaramente a dimostrare le responsabilità degli stessi in ordine alla sospensione della gara che veniva ripresa dall’arbitro solo per evitare incidenti tanto che nei minuti finali veniva consentito alla squadra ospitante di ribaltare il risultato.
L’arbitro della gara, in realtà, nel rapporto originario (scarsamente intellegibile) riferiva che si era generata una rissa, a causa del comportamento dei componenti la panchina del Nereto che si scagliavano contro i calciatori avversari, e che aveva proseguito la stessa “solo per questione di ordine pubblico”.
Nel supplemento di rapporto, poi, lo stesso precisava che la rissa si era scatenata dopo che il n.2 del Nereto aveva colpito un avversario con un pugno al volto e che, comunque, la gara era stata portata a termine regolarmente dopo che i capitani delle due squadre avevano garantito la correttezza da parte dei compagni.
Disposta, quindi, la comparizione dell’arbitro per ulteriori chiarimenti, questi riferiva che aveva considerata chiusa la gara nel momento in cui si era verificata una rissa generale in campo scatenata dal fatto che il n.2 del Nereto aveva colpito un avversario provocando la reazione dei componenti della panchina della Corata Fidelis i quali avevano preso parte attiva alla rissa creando, in tal modo, le condizioni per non poterla proseguire.
Lo stesso, peraltro, ha anche aggiunto di aver comunicato al momento tale sua convinzione solo al capitano della Corata Fidelis e di aver chiamato i capitani per far riprendere il giuoco per evitare ulteriori incidenti.
Ha, infine, precisato i comportamenti dei singoli calciatori colpiti da sanzioni disciplinari.
Osserva la Commissione che, alla luce delle rettifiche operate dall’arbitro in sede di comparizione, debba essere disposta la sanzione della perdita della gara in danno di entrambe le società avendo i tesserati delle stesse causato la rissa (confermata anche dalla relazione del commissario di gara presente) che ha determinato la sospensione della gara e la impossibilità di portarla a termine regolarmente tanto che lo stesso arbitro aveva deciso di farla riprendere solo per evitare ulteriori disordini.
Per quanto concerne le squalifiche, ritiene la Commissione che quella comminata al calciatore Tancredi debba essere lievemente ridotta non avendo potuto precisare il direttore di gara se ha colpito l’avversario con un pugno o con una spinta a mano aperta. Allo stesso modo, devono essere ridotte le altre sanzioni non apparendo il fatto compiuto dai calciatori della Società Nereto di particolare gravità soprattutto in riferimento a Saccia Claudio, adoperatosi fattivamente per riportare la calma.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in riforma della impugnata decisione
DELIBERA
di infliggere alla Società Rosso Blu Nereto ed alla Società Corata Fidelis la sanzione della perdita della gara. Dispone di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tancredi Giampiero fino al 30/9/05 e quelle inflitte ai calciatori Di Pietro Concezio, De Iuliis Marco, Lelii Morgan fino al 31/8/05 e quella inflitta al calciatore Saccia Claudio fino al 30/6/05. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo in favore della Società Rosso Blu Nereto ed incamerarsi quella versata dalla Società Corata Fidelis.
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