COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 9/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. BRONDI RENATO (POLISPORTIVA MONTEVELINO) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28.2.2006 IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY – OUT DISPUTATA L’8/5/05 PER IL CAMPIONATO I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 74 DEL 12/5/05 – COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 9/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. BRONDI RENATO (POLISPORTIVA MONTEVELINO) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28.2.2006 IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY - OUT DISPUTATA L’8/5/05 PER IL CAMPIONATO I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 74 DEL 12/5/05 – COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto il Sig. Brondi Renato ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo poiché il medesimo, “Per contestare una decisione dell’arbitro entrava di corsa sul terreno di gioco e puntandogli più volte e con forza il dito indice sul petto urlando gli rivolgeva ingiurie, rivolte anche ai familiari, e gravi minacce; per l’intervento di alcuni calciatori raggiungeva gli spogliatoi. Dopo qualche minuto, di corsa, rientrava sul terreno di gioco e minacciava di morte lo stesso arbitro unitamente ad altre pesanti minacce e tentava di restare in campo finché non avesse sospeso la gara, ma per l’intervento del Capitano raggiungeva gli spogliatoi mentre continuava negli insulti, reiterati a fine gara unitamente ad altre pesanti minacce nel restituire le chiavi dell’auto dello stesso direttore di gara, che ad ogni buon fine veniva scortato dai CC, nell’abbandonare il campo”, deducendo di aver sicuramente rivolto all’arbitro proteste molto vivaci, ma di non aver assolutamente puntato il dito sul petto dell’arbitro e di essersi, comunque, allontanato dal terreno di gioco di propria iniziativa. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua ed essere, pertanto, confermata. L’arbitro della gara, infatti, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari intendimenti, precisando, inoltre, che il dito sul petto gli veniva puntato più volte e con forza. Per quanto precede, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello proposto dal Sig. Brondi Renato, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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