COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI PASQUALE MASSIMO DELLA VIRTUS AMATORI CHIETI SQUALIFICA FINO AL 30.04.08 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO 89/VIRTUS AMATORI CHIETI DISPUTATA IL 30.04.05 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI ( C.U. N.36 DEL 5/05/05 COM. PROV. CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI PASQUALE MASSIMO DELLA VIRTUS AMATORI CHIETI SQUALIFICA FINO AL 30.04.08 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO 89/VIRTUS AMATORI CHIETI DISPUTATA IL 30.04.05 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI ( C.U. N.36 DEL 5/05/05 COM. PROV. CH) Con appello ritualmente proposto il calciatore Di Pasquale Massimo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver lo stesso spintonato e tentato di colpire l’arbitro non riuscendovi perché trattenuto da alcuni compagni di squadra, chiedendone la revoca o comunque la riduzione. Ha dedotto l’appellante di non aver toccato l’arbitro e tantomeno minacciato, ma di essersi limitato ad ingiuriarlo, per poi essere allontanato dai suoi compagni di squadra. L’arbitro della gara in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando tuttavia di non essere stato colpito e di aver ricevuto solo delle spinte peraltro di “lieve intensità”. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello risulta fondato e merita accoglimento. Alla luce di quanto riferito dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto la sanzione inflitta al calciatore Di Pasquale Massimo deve ritenersi eccessiva, in quanto il suo comportamento può qualificarsi come tentativo di aggressione e protesta smodata e non di un vero atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Pasquale Massimo fino al 30.04.06, disponendo la restituzione della tassa versata.
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