COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA G.S. GORIANO SICOLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 500, INIBIZIONE AL DIRIGENTE MARGANELLI ANDREA FINO AL 22/06/2005; SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE SAVESE MICHELE E PER 3 GARE AL CALCIATORE VENTRESCA ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICVOLI / TORNIMPARTE DISPUTATA IL 22/5/2005 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (PLAY-OFF) (C.U. N° 77 DEL 26/05/05 COM. REG. ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 16/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA G.S. GORIANO SICOLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (AMMENDA DI € 500, INIBIZIONE AL DIRIGENTE MARGANELLI ANDREA FINO AL 22/06/2005; SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE SAVESE MICHELE E PER 3 GARE AL CALCIATORE VENTRESCA ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICVOLI / TORNIMPARTE DISPUTATA IL 22/5/2005 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (PLAY-OFF) (C.U. N° 77 DEL 26/05/05 COM. REG. ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Goriano Sicoli ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito del comportamento tenuto dai sostenitori del Goriano Sicoli e dai suoi tesserati, chiedendone la revoca o, comunque, la riduzione.
Ha dedotto la società appellante che i fatti addebitati ai calciatori non sarebbero avvenuti e che il comportamento del pubblico, concretizzatosi in semplici ingiurie, non giustificava una simile ammenda.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti e le singole responsabilità.
Osserva, preliminarmente, la Commissione che l’appello relativo al Manganelli deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, 3b, C.G.S..
In ordine alle altre sanzioni deve essere confermata quella relativa al Ventresca apparendo particolarmente grave il suo comportamento in danno di un avversario, dopo essersi tolto la maglietta, mentre può essere ridotta, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, quella inflitta al Savese, tenuto conto della reazione conseguente all’espulsione.
Allo stesso modo può ridursi la sanzione dell’ammenda, potendosi ravvisare nel comportamento del pubblico un atteggiamento ingiurioso, senza ulteriori conseguenze.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore SAVESE Michele a n° 3 gare e la sanzione dell’ammenda ad € 300. Conferma nel resto l’impugnata decisione, disponendo restituirsi la tassa versata.
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