COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 29/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FOSSACESIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (INIBIZIONE ALL’ALLENATORE SISTI FRANCESCO FINO AL 31.12.2005; AMMENDA DI € 300) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI – FOSSACESIA DISPUTATA IL 4.06.2005 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 41 DELL’8.06.2005 COMITATO PROV.LE CHIETI)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 29/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. FOSSACESIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (INIBIZIONE ALL’ALLENATORE SISTI FRANCESCO FINO AL 31.12.2005; AMMENDA DI € 300) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI – FOSSACESIA DISPUTATA IL 4.06.2005 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 41 DELL’8.06.2005 COMITATO PROV.LE CHIETI)
Con appello ritualmente proposto la A.S. Fossacesia ha impugnato i provvedimenti disciplinari come sopra adottati dal G.S. nei confronti del Sisti per avere ripetutamente insultato il direttore di gara, dirigendosi verso lo stesso, e nei confronti della Società per aver i propri tesserati concorso ad originare una rissa al termine della quale un calciatore del Roccaspinalveti riportava la frattura di un dito, chiedendone l’annullamento o, quanto meno, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il proprio allenatore era entrato in campo non con l’intenzione di dirigersi verso l’arbitro, ma di accertare le condizioni di un calciatore infortunato e che non vi era stata una rissa a seguito di uno scontro fisico tra due calciatori.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che in realtà il Sisti era entrato in campo, senza essere autorizzato, urlando ingiurie nei suoi confronti ma senza intenti aggressivi né minacciosi e che dopo uno scontro tra due calciatori si era venuta a creare una mischia di calciatori di entrambe le squadre a seguito della quale un calciatore del Roccaspinalveti, per separare i due contendenti, riportava la frattura di un dito.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
Alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto le sanzioni inflitte dal primo giudice possono essere ridotte essendo risultato chiaramente che il Sisti aveva fatto ingresso in campo non con l’intento di aggredire l’arbitro ma solo di verificare le condizioni di un suo calciatore.
Per quanto concerne la sanzione pecuniaria può essere ridotta non apparendo i fatti contestati di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la inibizione inflitta al sig. Sisti Francesco sino al 31.07.2005 e l’ammenda ad € 150.
Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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