COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 7/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/9/2004 NINO CERULLO – VIRTUS TOLLO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 7/10/2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/9/2004 NINO CERULLO - VIRTUS TOLLO
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo ritualmente presentato dalla Societa' Nino Cerul
lo,con il quale la ricorrente societa' contesta l'esito della gara in
epigrafe, in quanto alla stessa avrebbe preso parte un calciatore squa
lificato della Societa' Virtus Tollo;
-vista la distinta allegata al referto arbitrale del succitato incont
ro, dalla quale si evince la presenza in campo tra le fila della Socie
ta' Virtus Tollo del n.6 Tiberio Gianluca;
-considerato il Comunicato Ufficiale C.R.A. N. 70 del 20/5/2004, nella parte
relativa all'ultima gara di Play-Out, nel quale si evince la squalifica per
doppia ammonizione del succitato calciatore Tiberio Gianluca;
-preso atto del Comunicato Ufficiale N.12/A della F.I.G.C. del 31/7/04
nel quale si prevede che “le sanzioni di squalifica che non possono essere
scontate in tutto o in parte nelle gare di Play-Off e Play-Out devono essere
scontate nel campionato successivo;
-visto l'art.12 C.G.S.;
DELIBERA
-di infliggere alla Societa' Virtus Tollo la punizione sportiva della
perdita della gara con il seguente punteggio:
Nino Cerullo 3 Virtus Tollo 0
-disponendo nel contempo la restituzione della tassa di reclamo alla
societa' ricorrente.