COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 7/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/9/2004 NINO CERULLO – VIRTUS TOLLO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 7/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/9/2004 NINO CERULLO - VIRTUS TOLLO Il Giudice Sportivo -esaminato il reclamo ritualmente presentato dalla Societa' Nino Cerul lo,con il quale la ricorrente societa' contesta l'esito della gara in epigrafe, in quanto alla stessa avrebbe preso parte un calciatore squa lificato della Societa' Virtus Tollo; -vista la distinta allegata al referto arbitrale del succitato incont ro, dalla quale si evince la presenza in campo tra le fila della Socie ta' Virtus Tollo del n.6 Tiberio Gianluca; -considerato il Comunicato Ufficiale C.R.A. N. 70 del 20/5/2004, nella parte relativa all'ultima gara di Play-Out, nel quale si evince la squalifica per doppia ammonizione del succitato calciatore Tiberio Gianluca; -preso atto del Comunicato Ufficiale N.12/A della F.I.G.C. del 31/7/04 nel quale si prevede che “le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di Play-Off e Play-Out devono essere scontate nel campionato successivo; -visto l'art.12 C.G.S.; DELIBERA -di infliggere alla Societa' Virtus Tollo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Nino Cerullo 3 Virtus Tollo 0 -disponendo nel contempo la restituzione della tassa di reclamo alla societa' ricorrente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it