COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A. S. CESAPROBA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE DURASTANTE MAURO IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA – LUCOLI DISPUTATA IL 21/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (COM. UFF. N° 14 DEL 24/11/04. COM .PROV. L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A. S. CESAPROBA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE DURASTANTE MAURO IN RELAZIONE ALLA GARA CESAPROBA – LUCOLI DISPUTATA IL 21/11/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (COM. UFF. N° 14 DEL 24/11/04. COM .PROV. L’AQUILA)
Con appello ritualmente proposto, la Società A. S. Cesaproba ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. poiché il Durastante espulso dal campo, per proteste, al termine della partita, profferiva ingiurie e minacce al direttore di gara, chiedendone la revoca.
Ha dedotto l’appellante che, in realtà, l’arbitro sarebbe incorso in un evidente errore di persona poiché il calciatore espulso dal campo sarebbe stato il n° 15 De Santis Simone e non il n° 16 Durastante Mauro.
L’arbitro della gara, sentito personalmente da questa Commissione, ha confermato integralmente l’originario intendimento, escludendo categoricamente lo scambio di persone.
Pertanto l’appello è da considerarsi infondato e non meritevole di accoglimento.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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