COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. D. FONTEAVIGNONE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. S. D. FONTEAVIGNONE – A. S. C. CESAPROBA, DISPUTATA IL 27.11.2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DURASTANTE MAURO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. D. FONTEAVIGNONE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. S. D. FONTEAVIGNONE – A. S. C. CESAPROBA, DISPUTATA IL 27.11.2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DURASTANTE MAURO.
Con reclamo ritualmente proposto, la Società A. S. D. Fonteavignone ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società A. S. C. Cesaproba per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Durastante Mauro che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato per quattro gare.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta che il calciatore Durastante Mauro era effettivamente squalificato per quattro turni come da C.U. n° 14 del 24.11.2004, Comitato Provinciale L’Aquila e che, quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Società A.S.C. Cesaproba la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio A. S. D. Fonteavignone A.S.C. Cesaproba 3 – 0, nonché l’ammenda di euro 104,00.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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