COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ATESSA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 19/12/04 AL CALCIATORE MASCIANGELO FABRIZIO) IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA / ATESSA DISPUTATA IL 28/11/04 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.28 DEL 2/12/04 COM.REG.ABRUZZO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ATESSA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 19/12/04 AL CALCIATORE MASCIANGELO FABRIZIO) IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA / ATESSA DISPUTATA IL 28/11/04 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.28 DEL 2/12/04 COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società A.S. Atessa ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Masciangelo ingiuriato e minacciato un assistente arbitrale colpendo con due calci la porta dello spogliatoio del medesimo assistente, tentando di entrarvi; quindi dall’esterno gridava ulteroiori improperi, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza del fatti addebitati anche in considerazione del fatto che né l’arbitro né l’altro assistente avevano riferito le circostanze segnalate da un assistente arbitrale. L’arbitro, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che al momento in cui si erano verificati i fatti non erano ancora rientrati nello spogliatoio l’altro assistente e l’arbitro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Masciangelo ha tenuto un comportamento gravemente irriguardoso tentando anche di entrare nello spogliatoio mentre l’assistente stava chiudendo la porta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it