COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/1/05 AL CALCIATORE VALLETTA EMIDIO) IN RELAZIONE ALLA GARA GIOIA LECCE / SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.22 DEL 4/11/04 COM.REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/1/05 AL CALCIATORE VALLETTA EMIDIO) IN RELAZIONE ALLA GARA GIOIA LECCE / SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA IL 31/10/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N.22 DEL 4/11/04 COM.REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società U.S. Gioia Lecce Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Valletta Emidio afferrato il polso del direttore di gara mentre questi ne decretava l’espulsione, ingiuriandolo ripetutamente, chidendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione, Ha dedotto l’appellante che in realtà il calciatore non aveva avuto intenzione di procurare danni all’arbitro ma solo di imperdirgli di decretare l’espulsione mentre inesistenti sarebbero state le ingiurie. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il gesto compiuto dal Valletta doveva essere considerato istintivo. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Valletta Emidio dove ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il suo comportamento non era stato premeditato e volto solo ad impedire la sua espulsione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Valletta Emidio fino al 10/1/05, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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