COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 5/12/2004 ORATORIANA – FUCENSE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 5/12/2004 ORATORIANA – FUCENSE
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Società S.S. Fucense avverso la decisione
arbitrale di sospendere la gara al 20°minuto del secondo tempo a causa
di incidenti verificatisi in campo tra i calciatori di entrambe le squa
dre, reclamo con il quale si chiede che sia inflitta alla Società S.
S. Oratoriana Calcio la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 1-0, risultato acquisito in campo al momento della
sospensione della partita;
-rilevato che nel referto arbitrale,primaria fonte di prova, viene ri
ferito che a causare la rissa in campo erano stati "tutti i calciatori
delle due squadre, dei calciatori di riserva e dei dirigenti di entram
be le squadre"e tra l'altro,dal rapporto arbitrale emerge chiaramente
che neanche il capitano della Società Fucense si adoperava per ristabi
lire la calma tra i suoi compagni, anzi insultava gli avversari,e l'al
lenatore, sempre della Fucense, tentava di strappare il fischietto dal
le mani del direttore di gara;
-visto l'Art.12 C.G.S.:
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad
entrambe le squadre con il punteggio di 3-0;
b) di addebitare la tassa reclamo.