COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MALAFRONTE GIUSEPPE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 22/2/05) IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO DI SANGRO/CASTELFRENTANO DISPUTATA IL 20/11/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.26 DEL 25/11/04 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE MALAFRONTE GIUSEPPE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 22/2/05) IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO DI SANGRO/CASTELFRENTANO DISPUTATA IL 20/11/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.26 DEL 25/11/04 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto il calciatore Malafronte Giuseppe, tesserato con la Società Castelfrentano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver tentato di aggredire l’arbitro a fine gara mentre in precedenza si era allontanato dal campo togliendosi la maglietta, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che in realtà non avrebbe tentato di aggredire l’arbitro mentre questi avrebbe equivocato sulle sue reali intenzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando però che il calciatore, pur protestando con toni aggressivi, aveva cercato di avvicinarsi mentre alcuni compagni di squadra lo invitavano a non farlo. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Malafronte deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) non risulta con appagante certezza che il calciatore avesse intenti aggressivi mentre restano fermi gli altri comportamenti antiregolamentari. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Malafronte Giuseppe fino al 15/1/05, disponendo la restituzione della tassa versata.
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