COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. ROCCASCALEGNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE GUERRINI ANGELO, AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASCALEGNA / ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 12/11/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 18/11/04 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. ROCCASCALEGNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE GUERRINI ANGELO, AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASCALEGNA / ROCCASPINALVETI DISPUTATA IL 12/11/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 18/11/04 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società S.S. Roccascalegna ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del calciatore per aver ingiuritato e colpito l’arbitro della gara con una manata in bocca e nei confronti della società per aver , calciatori non identificati, aggredito verbalmente il direttore di gara colpendolo con un calcio nel sedere e con vari spintoni, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il comportamento tenuto dal Guerrini doveva ritenersi assolutamente fortuito e che l’aggressione da parte degli altri calciatori era stata solo verbale. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il gesto compiuto dal Guerrini era stato sicuramente volontario, tanto che lo stesso calciatore aveva mostrato livore ed arroganza nei suoi confronti, mentre altri calciatori, non idenfìtificati, lo avevano colpito volontariamente con un calcio nel sedere e con vari spintoni. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accogliemento. Risulta dagli atti ufficiali e segnatamente dal supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro, che le circostanze dedotte nell’appello non hanno alcun fondamento risultando chiaramente la volontarietà dei comportamenti sanzionati. Va, peraltro, rilevato che le sanzioni adottate non sembrano congrue ed adeguate alla gravità del comportamento del Guerrini, capitano della squadra, e degli altri calciatori rimasti sconosciuti con la conseguenza che devono essere aggravate come da dispositivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello e di squalificare il calciatore Guerrini Angelo fino al 31/1/06. Delibera, inoltre, di irrogare alla Società Roccascalegna la sanzione dell’ammenda di Euro 350,00. Dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it