COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. D. ALTO TORTORETO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. S. D. ALTO TORTORETO – A. C. GARRUFO, DISPUTATA IL 18.12.2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G”, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FABRIZI MASSIMO E DE FULGENTIIS ALFANO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. S. D. ALTO TORTORETO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A. S. D. ALTO TORTORETO – A. C. GARRUFO, DISPUTATA IL 18.12.2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G”, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FABRIZI MASSIMO E DE FULGENTIIS ALFANO. Con reclamo ritualmente proposto, la Società A. S. D. Alto Tortoreto ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Società A.C. Garrufo per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Fabrizi Massimo e De Fulgentiis Alfano che non avevano titolo a parteciparvi poiché tesserati per la A.C. Garrufo il giorno stesso della disputa della gara in epigrafe. La Commissione disciplinare osserva che il reclamo è fondato e merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale risulta che i calciatori Fabrizi e De Fulgentiis sono stati effettivamente tesserati dalla Società Garrufo in data 18.12.2004 ed il giorno stesso schierati in campo, in spregio a quanto disposto dall’art. 39, comma 5, N.O.I.F. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società A. C. Garrufo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio A. S. D. Alto Tortoreto - A. C. Garrufo 3 – 0, nonché l’ammenda di euro 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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