COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL DIRIGENTE CICCONETTI GABRIELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ US TRE VILLE, AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA DI RADIAZIONE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE / SPAL LANCIANO DISPUTATA IL 21/11/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.27 DEL 26/11/04 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 20/01/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL DIRIGENTE CICCONETTI GABRIELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ US TRE VILLE, AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA DI RADIAZIONE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TRE VILLE / SPAL LANCIANO DISPUTATA IL 21/11/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.27 DEL 26/11/04 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, il sig.Cicconetti Gabriele ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver aggredito un A.A. colpendolo per due volte con schiaffi e stringendogli la gola, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che, in realtà, aveva aggredito solo verbalmente il direttore di gara prendendolo per la divisa mentre non avrebbe colpito l’assistente né tanto meno lo avrebbe preso alla gola. A fine gara avrebbe, invece, preso l’assistente per la divisa strattonandolo e spintonandolo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il Cicconetti avrebbe aggredito solo l’assistente e non la sua persona.
Lo stesso assistente, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver subito per due volte l’aggressione da parte del Cicconetti e di essere stato preso alla gola nella stessa occasione nella quale gli era stata strattonata la divisa ma di non aver subito particolari conseguenze da tale comportamento. Lo stesso, peraltro, ha precisato che la prima “aggressione” è stata frutto di una reazione istintiva ed inconsulta da parte del dirigente mentre la seconda doveva intendersi premeditata.
Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti soprattutto dall’assistente arbitrale, la sanzione inflitta può essere ridotta in considerazione del fatto che lo stesso assistente non ha subito particolari conseguenze dal comportamento messo in atto dal Cicconetti, avendo subito solo lieve arrossamento della parte interessata dall’aggressione ed avendo precisato di essere stato preso per la gola.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Cicconetti Gabriele ad anni tre disponendo restituirsi la tassa versata.
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