COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.SCONTRONE E VILLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MATTA SANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA VESTINA / POL. SCONTRONE E VILLA DISPUTATA IL 17/10/04 (C.U.N.17 DEL 21/10/04 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 27/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.SCONTRONE E VILLA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MATTA SANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA VESTINA / POL. SCONTRONE E VILLA DISPUTATA IL 17/10/04 (C.U.N.17 DEL 21/10/04 COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Pol.Scontrone e Villa ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Matta per aver colpito l’arbitro con un violento pugno alla nuca che gli provocava giramenti di testa che aumentavano nel corso della gara tanto da costringerlo a ricoverarsi, a fine gara, presso l’Ospedale Civile dove veniva trattenuto per 3 giorni e poi dimesso con prognosi di giorni 4. Ha dedotto l’appellante: 1) che, in realtà, si era trattato solo di uno schiaffo a mano aperta che istintivamente il calciatore aveva portato all’indirizzo dell’arbitro; 2) che le lesioni descritte dall’arbitro se fossero state veramente gravi, non gli avrebbero consentito di portare a termine la gara; 3) che le stesse lesioni non potevano essere considerate così gravi in quanto il Matta ed un suo compagno di squadra si erano recati il giorno lunedì 18 presso il nosocomio e non avevano trovato il direttore di gara che non risultava degente; 4) che, comunque, lo stesso calciatore si era immediatamente ravveduto tanto da scusarsi per il suo comportamento con l’arbitro. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che si era trattato, nella fattispecie, di un pugno ( e non di uno schiaffo) che gli aveva procurato dopo un po’ giramenti di testa ed un malore dal quale si era temporaneamente ripreso tanto da poter continuare la direzione della gara fino alla fine, dopo essere stato soccorso dai dirigenti della Vestina. Alla fine della gara, avendo constatato che i dolori aumentavano e la tumefazione cresceva, lo stesso si fece accompagnare all’Ospedale dove rimase per tre giorni ricoverato, come da cartella clinica che allegava, per essere poi dimesso con prognosi di quattro giorni. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Quanto alla congruità della sanzione non sembrano sussistere dubbi data la gravità del comportamento mentre si ritiene che il primo Giudice abbia già tenuto conto del ravvedimento da parte del calciatore visto che la sanzione stessa sarebbe stata, in caso diverso, certamente più consistente viste le serie conseguenze riportate dal direttore di gara. In ordine, poi, ai rilievi formulati dall’appellante, gli stessi sembrano essere contraddetti o dalle risultanze degli atti ufficiali o dalla documentazione sanitaria prodotta, proveniente da struttura pubblica (v. in particolare cartella clinica di degenza ospedaliera) Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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