COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. BIXIO LIBERALE, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.S. PESCINA, E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 23.11.2004 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC – LND). A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della FIGC – LND di cui in epigrafe, comunicato agli interessati con raccomandata a.r. da questi ricevuta in data 25.11.2004, è stata contestata al Sig. Bixio Liberale la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver in data 24.10.2004, rivolto a dirigente di altra società dichiarazioni gravemente lesive della onorabilità dello stesso, nonché alla società Pescina la violazione dell’art. 3, comma 2, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. Ai soggetti deferiti veniva contestato con nota del 21.12.2004 di questa Commissione la violazione di cui sopra con termine fino al 31.1.2005 per deduzioni difensive e veniva fissata l’udienza del 14.2.2005 per la trattazione del procedimento. Il Sig. Liberale faceva pervenire memoria con la quale ammetteva di essersi lasciato andare a qualche giudizio di troppo e, pur avendo professato al sua buona fede, chiedeva scusa al Presidente della società Angolana. Osserva la Commissione che il comportamento adottato dal Sig. Bixio Liberale risulta di tutta evidenza lesivo del principio di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art. 1, C.G.S., posto che l’aver pubblicamente rivolto apprezzamenti comunque lesivi della onorabilità di un componente di società avversaria integra, in ogni caso, la violazione contestata come, peraltro, dallo stesso ammesso. Ritiene la Commissione che anche alla luce del ravvedimento operato dal Liberale, sia congrua la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla F.I.G.C. comunque attinenti al gioco del calcio per mesi uno. Allo stesso modo deve essere ritenuta oggettivamente responsabile l’A.S. Pescina della violazione ascritta al suo tesserato, e si ritiene equo irrogare alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00. Per questo motivo, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Bixio Liberale la sanzione dell’inibizione per mesi uno e all’A.S. Pescina l’ammenda di Euro 200,00.
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