COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CALCIO PESCINA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI PESCINA – MONTE VELINO DISPUTATA IL 19.2.2005 E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 1-2 VALIDA PER IL CAMPIONATO AMATORI, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GENTILE MASSIMO E CARINGI GIOVANNI (COM. PROV. L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CALCIO PESCINA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI PESCINA – MONTE VELINO DISPUTATA IL 19.2.2005 E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 1-2 VALIDA PER IL CAMPIONATO AMATORI, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GENTILE MASSIMO E CARINGI GIOVANNI (COM. PROV. L’AQUILA).
Con reclamo ritualmente proposto la Società Amatori Calcio Pescina ha chiesto infliggersi alla Società Monte Velino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 2 in favore della società avversaria, per avervi quest’ultima utilizzato i calciatori Gentile Massimo e Caringi Giovanni, i quali non avevano titolo a partecipare alla gara poiché il primo, pur regolarmente tesserato con la società resistente, avrebbe preso parte a più di cinque incontri disputati dalla prima squadra, in violazione del regolamento che disciplina l’attività amatoriale; il secondo poiché tesserato per la Società Grancia Morino, partecipante al campionato di I categoria, e non in possesso del necessario nulla osta.
Il reclamo è fondato.
Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R. che il calciatore Caringi Giovanni ha sottoscritto un doppio tesseramento poiché, sebbene tesserato dal 4.9.2004 con la Società Grancia Morino, ha sottoscritto successivamente un ulteriore tesseramento per svolgere l’attività amatoriale con la Società Monte Velino, invece di richiedere il nulla osta alla società di appartenenza, come previsto dal regolamento sopra citato.
Per mera completezza di motivazione deve segnalarsi che, invece, la posizione del calciatore Gentile Massimo risulta regolare poiché dagli atti ufficiali in possesso del C.R. si evince che il medesimo ha disputato solo cinque gare con la prima squadra, non superando, pertanto, il limite previsto dal punto f) del regolamento di riferimento
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere alla Società Monte Velino, ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 – 0, disponendo restituirsi alla società appellante la tassa di reclamo.
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