COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO S. PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31/12/05 INFLITTA AL DIRIGENTE PAGANI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLI INNAMORATI / S.PAOLO DISPUTATA IL 5/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.45 DEL 10/2/05 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO S. PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31/12/05 INFLITTA AL DIRIGENTE PAGANI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLI INNAMORATI / S.PAOLO DISPUTATA IL 5/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.45 DEL 10/2/05 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società S.S. Calcio S.Paolo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il Pagani minacciato il direttore di gara ed avergli tirato la bandierina colpendolo alle gambe, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si era limitato ad ingiuriare e minacciare l’arbitro senza toccarlo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il Pagani, alla fine della partita e dopo che aveva svolto le funzioni di guardialinee, “mi si avvicinava visibilmente arrabbiato e mi riconsegnava, lanciandola con fare stizzoso, la bandierina colpendomi così le gambe senza provocarmi dolore” Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta appare eccessiva e può essere ridotta come da dispositivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione al dirigente Pagani Paolo fino al 30/6/05 disponendo accreditarsi la relativa tassa.
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