COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORTONA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ORTONA / ATESSA CALCIO DISPUTATA IL 23/2/05 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORTONA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ORTONA / ATESSA CALCIO DISPUTATA IL 23/2/05 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (COM. REG. ABRUZZO) Con reclamo ritualmente proposto la Società A.S.Ortona Calcio ha chiesto infliggersi alla Atessa Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 1-1, per aver quest’ultima società utilizzato il calciatore Luca Amore che non aveva titolo a prendervi parte perché squalificato. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta, infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Luca Amore, utilizzato dalla Atessa Calcio nella gara oggetto di reclamo, era stato espulso nella gara precedente del 19/2/05 e, doveva, pertanto ritenersi squalificato per la gara successiva in virtù del principio dell’automatismo della sanzione. Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute, con la conseguenza che alla Atessa Calcio deve infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.7, comma quinto, C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Atessa Calcio la sanzione della perdita della gara Ortona/Atessa con il punteggio di 3-0. Dispone restituirsi la tassa di reclamo
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