COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U. S. MIANO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA 2000 CALCIO MONTESILVANO – MIANO DISPUTATA IL 13.2.2005 E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 2-1 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ANTEO DANNY, TESSERATO CON SOCIETA’ 2000 CALCIO MONTESILVANO (COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 10/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U. S. MIANO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA 2000 CALCIO MONTESILVANO – MIANO DISPUTATA IL 13.2.2005 E TERMINATA CON IL RISULTATO DI 2-1 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ANTEO DANNY, TESSERATO CON SOCIETA’ 2000 CALCIO MONTESILVANO (COM. REG. ABRUZZO)
Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., la Società U.S. Miano ha chiesto infliggersi alla Società 2000 Calcio Montesilvano la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 1 in favore della società avversaria, per avervi quest’ultima utilizzato quale assistente dell’arbitro il calciatore D’Anteo Danny il quale non aveva titolo a partecipare alla gara poiché infraquindicenne.
La società resistente ha fatto pervenire controdeduzioni, chiedendo la il rigetto del reclamo e la conferma del risultato acquisito sul campo poiché, a suo dire, l’art. 12, comma 6, C.G.S., non contemplerebbe, nel caso di specie, la punizione sportiva della perdita della gara, ma soltanto la sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società.
Il reclamo è fondato.
Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R. che il calciatore D’Anteo Danny è tutt’ora infraquindicenne essendo nato il 27.3.1990 e, per tale ragione, non aveva titolo a partecipare alla gara in esame nemmeno quale assistente dell’arbitro, così come prescritto dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Tale irregolarità deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S.. posto il successivo comma 6, impropriamente citato dalla Società 2000 Calcio Montesilvano, fa espressamente salva l’ipotesi prevista proprio dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere alla Società 2000 Calcio Montesilvano la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3, disponendo restituirsi alla società appellante la tassa di reclamo.
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