COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MANES ANTONIO BASSO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO ALL’8.3.2010, CON PROPOSTA DI RADIAZIONE), COMMINATAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA REAL ORTONA / RIVER ’65 DISPUTATA IL 9/3/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 28 DEL 17/3/05 COM. PROV. CHIETI)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE MANES ANTONIO BASSO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA FINO ALL’8.3.2010, CON PROPOSTA DI RADIAZIONE), COMMINATAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA REAL ORTONA / RIVER ’65 DISPUTATA IL 9/3/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N° 28 DEL 17/3/05 COM. PROV. CHIETI)
Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 6.4.2005, il calciatore Manes Antonio Basso, tesserato per la società S.S. Real Ortona, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone la revoca, adottato dal G.S. perché al quarantesimo del secondo tempo il calciatore veniva espulso a causa della sua indebita e minatoria intromissione nel momento in cui il Direttore di Gara si accingeva ad allontanare dal terreno di gioco il Sig. DI GHIONNO CARLO allenatore del REAL ORTONA, rivolgendo all'arbitro frasi ingiuriose e minacciose dirette ad evitare l’espulsione dell’allenatore. Subito dopo l’estrazione del cartellino rosso, effettuata dall'arbitro nonostante le dette minacce, il MANES passava dalle parole ai fatti afferrando per la gola il Direttore di Gara, scaraventandolo poi contro la rete di recinzione del terreno di gioco e colpendolo ripetutamente con violenti e dolorosissimi pugni al volto, persistendo nell'azione aggressiva intrapresa e tentando addirittura di accecare l'arbitro con le dita di una mano, nonostante il pronto intervento del Sig. DI GHIONNO CARLO, diretto a sottrarre l'aggredito alla violenza cui era sottoposto.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito, per essere stato proposto ben oltre il termine perentorio di cui all’art. 42, comma 5, C.G.S.).
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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