COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAGNANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ORTYGIA / CAGNANO DISPUTATA IL 10/04/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAGNANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ORTYGIA / CAGNANO DISPUTATA IL 10/04/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (COM. REG. ABRUZZO). Con reclamo ritualmente proposto la Società A.S. CAGNANO ha chiesto infliggersi in danno della Società ORTYGIA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 2 – 1, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Pisotta Marco, che non aveva titolo a prendervi parte poiché squalificato per un turno per recidiva in ammonizioni con C.U. n° 64 del 31.3.2005. La società controinteressata ha fatto pervenire nei termini deduzioni a difesa con le quali sostiene di aver agito in buona fede, posto che il calciatore Pisotta non sarebbe stato schierato, scontando in tal modo la detta squalifica, nella gara di recupero infrasettimanale Ortygia – Pitinum del 31.3.2005, appresa notizia della comminata sanzione “ .... mercoledì 30 marzo 2005, dal comunicato ufficiale comparso sul sito internet .... “. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che effettivamente il calciatore Pisotta Marco, squalificato per una gara con C.U. n° 64, pubblicato in data 31.3.2005, non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute poiché, a norma dell’art. 17, comma 2, C.G.S., “ .... le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale .... “: nel caso di specie, pertanto, la prima giornata utile per scontare la sanzione era proprio quella del 10.4.2005, dal momento che la settimana precedente tutti i campionati nazionali erano stati fermati in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre. Prive di pregio, infine, appaiono le deduzioni dell’Ortygia, poiché il C.U. n° 64 è stato affisso all’albo e pubblicato sul sito internet del Comitato giovedì 31 marzo 2005, come si legge, del resto, sull’intestazione di tutte le sue pagine, onde ogni altra considerazione sul punto si paleserebbe ultronea. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Ortygia la sanzione della perdita della gara Ortygia – Cagnano, con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 155,00, disponendo restituirsi la tassa versata.
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