COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG.MARINO MARANO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30/4/05 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TOSSICIA/CONA DISPUTATA IL 26/6/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.64 DEL 31/3/05)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG.MARINO MARANO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30/4/05 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TOSSICIA/CONA DISPUTATA IL 26/6/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.64 DEL 31/3/05) Con appello inoltrato a mezzo del servizio postale in data 2/4/05 il sig. Marino Marano ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe, adottato dal G.S. per ingiurie all’arbitro ed Organi Federali, chiedendone la riduzione. L’appello è inammissibile perché la sanzione è inferiore ad un mese e, quindi, ai sensi dell’art.41, non impugnabile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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