COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. GORIANO SICOLI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN MERITO ALLA GARA GORIANO SICOLI/TORNIMPARTE 2002 NON DISPUTATA IL 23/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.59 DEL 17/3/05 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. GORIANO SICOLI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN MERITO ALLA GARA GORIANO SICOLI/TORNIMPARTE 2002 NON DISPUTATA IL 23/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.59 DEL 17/3/05 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Goriano Sicoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il G.S. riconoscendo la causa di forza maggiore, disponeva la ripetizione della gara, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto la società appellante che la decisione del primo Giudice doveva ritenersi errata in quanto fondata su certificazione del Sindaco del Comune di Tornimparte, che attestava l’esistenza di condizioni atmosferiche avverse in quanto era in atto una violenta tempesta di neve, chiaramente compiacenti in quanto da accertamenti compiuti presso Carabinieri e Polizia Stradale, nessuna strada risultava chiusa al traffico. La Società Tornimparte 2002 non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che, nella zona di Tornimparte, in data 23/2/05 imperversava “una violenta tempesta di neve” che aveva, tra l’altro, causato la chiusura delle scuole (v.certificazione a firma del Sindaco di Tornimparte del 1/3/05). Ora ritiene questa Commissione che tale documentazione non sia idonea a comprovare la sussistenza di una causa di forza maggiore. Ed,infatti, a prescindere dalla circostanza che la stessa è stata rilasciata a distanza di circa una settimana dalla data fissata per la disputa dell’incontro, va rilevato che in tale certificazione non si attesta la inagibilità delle strade o addirittura la chiusura delle stesse ma si limita a riferire, senza precisare, peraltro, l’orario, che “nella zona imperversava una violenta tempesta di neve”. Questo, però, non equivale a dire, malgrado nell’oggetto della nota sindacale si parlasse di “attestato di inagibilità strade comunali”, che le strade non fossero praticabili, visto che, nel contenuto della nota stessa, non è dato rintracciare una simile affermazione. La Società Tornimparte (con sede in località dotata di casello autostradale), peraltro non ha fornito prova alcuna di aver tentato, in qualche modo, di organizzare la trasferta a Bugnara (così come aveva fatto il Goriano Sicoli) e di essere stata impossibilitata a raggiungere tale località a causa delle neve di talchè la semplice e troppo generica certificazione allegata non può, a parere della Commissione, rappresentare una causa di forza maggiore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Tornimparte 2002 la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio, Goriano Sicoli / Tornimparte 2002 : 3 a 0 , nonché di infliggere 1 punto di penalizzazione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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