COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MONTEVELINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/05 INFLITTA AL CALCIATORE SAMI MASSIMILIANO IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO / MONTEVELINO DISPUTATA IL 23/3/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (COM.UFF. N° 64 DEL 31/5/05. COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MONTEVELINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/05 INFLITTA AL CALCIATORE SAMI MASSIMILIANO IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO / MONTEVELINO DISPUTATA IL 23/3/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (COM.UFF. N° 64 DEL 31/5/05. COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Polisportiva Montevelino, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Sami Massimiliano scagliato un violento pugno all’indirizzo dell’arbitro senza colpirlo, solo perché quest’ultimo riusciva prontamente a schivarlo, e per aver rivolto, sempre all’indirizzo del direttore di gara, pesanti ingiurie e minacce, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato non ha assolutamente cercato di colpire l’arbitro, ma ha solo protestato verbalmente con particolare veemenza. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello può essere parzialmente accolto in quanto il direttore di gara ha precisato che il gesto commesso dal calciatore, peraltro dettato solo dalla stizza del momento, non ha prodotto conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Sami Massimiliano fino al 31.8.2005, disponendo restituirsi la tassa versata, ove riscossa.
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