COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. SULMONA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARINUCCI DANIELE FINO AL 31.12.2007 E SQUALIFICA AL CALCIATORE INTENZA DANIEL FINO AL 30.6.2005) IN RELAZIONE ALLA GARA SULMONA – S. OMERO DISPUTATA IL 27.2.2005 E VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A (C.U. N° 53 DEL 3.3.2005 DEL COM. REG. ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. SULMONA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARINUCCI DANIELE FINO AL 31.12.2007 E SQUALIFICA AL CALCIATORE INTENZA DANIEL FINO AL 30.6.2005) IN RELAZIONE ALLA GARA SULMONA – S. OMERO DISPUTATA IL 27.2.2005 E VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A (C.U. N° 53 DEL 3.3.2005 DEL COM. REG. ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società S.S. Sulmona Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore MARINUCCI Daniele offeso l’arbitro dagli spalti, dove si trovava dopo essere stato sostituito; a fine gara, entrato negli spogliatoi, tentava di aggredire il direttore di gara e colpiva con un calcio alla gamba destra e poi con uno sputo un A.A.; successivamente colpiva con pugni e calci la porta dello spogliatoio ed ingiuriava la terna arbitrale, tanto che si rendeva necessario l’intervento dei CC; fuori dal campo tentava nuovamente di aggredire l’arbitro e di colpire con un calcio la sua autovettura, non riuscendovi per l’ulteriore intervento dei CC.;
il calciatore INTENZA Daniel rivolto ingiurie al direttore di gara, colpito la porta dello spogliatoio con calci e tentato di aggredirlo all’uscita dallo stadio e di colpire la sua autovettura prima di essere allontanato a forza dai CC. presenti, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che i propri tesserati non si sono resi responsabili dei fatti descritti nel rapporto arbitrale e dell’assistente di gara, atteso che sia il MARINUCCI che l’INTENZA, quest’ultimo infortunato durante la gara, erano all’interno del proprio spogliatoio quando sono accaduti i fatti denunciati.
Proceduto all’audizione della società appellante, rappresentata da tal LUCENTE Michele, qualificatosi dinanzi a questa Commissione come Presidente della S.S. Sulmona, nonchè del calciatore MARINUCCI Daniele, che depositava agli atti nota difensiva, gli stessi confermavano quanto già dedotto con l’atto di appello; il MARINUCCI precisava che l’autore del calcio alla gamba dell’Assistente arbitrale sarebbe stato non lui ma un suo compagno di squadra.
In sede di supplemento di rapporto e della successiva audizione presso questa Commissione sia l’arbitro della gara che il suo assistente hanno confermato con estrema puntualità gli originari riferimenti in ordine ai comportamenti tenuti dai tesserati della società appellante. Il direttore di gara ha precisato di aver riconosciuto nel MARINUCCI Daniele, considerato che era lì da solo, il soggetto che, aggrappato alla rete di recinzione che divide la zona su cui è collocata la gradinata della tribuna dal terreno di gioco, lo ingiuriava continuamente.
Quanto all’episodio del calcio e dello sputo, l’Assistente dell’Arbitro ha precisato che mentre rientrava nello spogliatoio assieme agli altri componenti della terna ha sentito un leggero calcetto sul polpaccio destro e, appena voltatosi, ha visto accanto a sé l’autore dello stesso che ha riconosciuto essere il MARINUCCI Daniele il quale immediatamente lo attingeva con uno sputo sulla guancia destra.
Quanto agli episodi avvenuti all’esterno degli spogliatoi al momento dell’uscita dagli stessi, il Direttore di gara ha precisato che sia il MARINUCCI che l’INTENZA hanno cercato di avvicinarglisi non riuscendovi per la presenza dei Carabinieri i quali sono intervenuti per bloccarli nel momento in cui gli stessi hanno tentato di colpire la sua autovettura con un calcio.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento solo in relazione alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore MARINUCCI Daniele, che deve ritenersi eccessiva, in quanto dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara e dall’assistente è emerso che il calciatore si è reso responsabile di un comportamento gravemente ingiurioso e reiterato nel tempo (oltre che deprovevole nei confronti del suo compagno di squadra ingiustamente accusato di essere stato l’autore del calcio) ma non connotato da particolare violenza ove si consideri, quanto al leggero calcetto sul polpaccio destro dell’Assistente, che trattasi solo di un gesto di stizza, quanto agli episodi avvenuti fuori dello stadio, essi non sono stati così gravi per la incolumità della terna arbitrale.
L’appello, invece, è infondato e non merita accoglimento in relazione ai provvedimenti adottati dal G.S. nei confronti del calciatore INTENZA Daniel, in quanto la sanzione allo stesso inflitta è congrua ed adeguata, atteso che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, risulta che lo stesso si è reso responsabile dei comportamenti sopra descritti.
Inoltre, ritiene questa Commissione di dover trasmettere gli atti al Presidente del Comitato atteso che dalla documentazione depositata presso i locali del Comitato non risulta che il sig. LUCENTE Michele, qualificatosi Presidente della società appellante, abbia tale potere di rappresentanza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore MARINUCCI Daniele sino al 31.08.2006. Conferma, per il resto, l’impugnato provvedimento adottato nei confronti del calciatore INTENZA Daniel.
Dispone restituirsi la relativa tassa di appello, ove versata.
Dispone, altresì, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale per gli eventuali e necessari provvedimenti da adottare nei confronti di LUCENTE Michele.
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