COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. GREGORIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA F.C. VITTORITO / S. GREGORIO DISPUTATA IL 17/04/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (COMITATO REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. GREGORIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA F.C. VITTORITO / S. GREGORIO DISPUTATA IL 17/04/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (COMITATO REG. ABRUZZO). Con reclamo inviato a mezzo del servizio postale in data 23.04.2005 la Società A.C. S. Gregorio ha chiesto infliggersi alla Società F.C. Vittorito la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Baglieri Corrado, che non aveva titolo a prendervi parte poiché non regolarmente tesserato con la detta società. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché fuori termine, giusta quanto disposto dal C.U. n° 171/A della F.I.G.C., pubblicato con C.U. n° 77 della L.N.D., i reclami per posizione irregolare di tesserati in relazione alle ultime quattro giornate di campionato e agli eventuali spareggi organizzati dai comitati regionali e provinciali devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Risulta, tuttavia, dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A che effettivamente il calciatore Baglieri Corrado non è in regola con il tesseramento essendo tutt’ora in regime di svincolo, onde il suo contegno nonché quello della Società F.C. Vittorito dovrà essere valutato dal Presidente del C.R.A. a cui si trasmettono gli atti per l’adozione di provvedimenti di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata. Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione alle società e alla C.A.F.. ai sensi della normativa di riferimento. Dispone, infine, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Abruzzese per l’adozione di provvedimenti di competenza.
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