COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARIO TURDO’ AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/05 AL CALCIATORE ZOCARO MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’/TORINO DI SANGRO DISPUTATA IL 10/4/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 68 DEL 14/4/05 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARIO TURDO’ AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/05 AL CALCIATORE ZOCARO MARCO) IN RELAZIONE ALLA GARA MARIO TURDO’/TORINO DI SANGRO DISPUTATA IL 10/4/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 68 DEL 14/4/05 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Mario Turdò ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito l’arbitro della gara con una spinta contestandone una decisione, chiedendo la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore, mai espulso nel corso della sua carriera, si era limitato a protestare. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando però che la spinta ricevuta con il petto non aveva causato conseguenze. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Zocaro Marco deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il suo comportamento deve essere ritenuto quale protesta smodata piuttosto che vero atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Zocaro Marco fino al 31/5/05 disponendo la restituzione della tassa versata.
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