COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SANTEGIDIESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/06 AL CALCIATORE SORGI FRANCESCO) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE/NEPEZZANO DISPUTATA IL 22/1/05 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.42 DEL 27/1/05 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SANTEGIDIESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/6/06 AL CALCIATORE SORGI FRANCESCO) IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE/NEPEZZANO DISPUTATA IL 22/1/05 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.42 DEL 27/1/05 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Santegidiese Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver spintonato l’arbitro e simulato una testata dopo aver cercato di attingerlo con sputi, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era limitato ad ingiuriare l’arbitro.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Sorgi Francesco può essere lievemente ridotta in quanto l’arbitro non è stato raggiunto dagli sputi.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Sorgi Francesco fino al 31/1/06 disponendo la restituzione della tassa versata.
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