COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. LA MARINARA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA FINO AL 31/4/05) IN RELAZIONE ALLA GARA TECNOBAR / LA MARINARA DISPUTATA IL 9/4/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.44 DEL 15/4/05 COM. AVEZZANO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. LA MARINARA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA FINO AL 31/4/05) IN RELAZIONE ALLA GARA TECNOBAR / LA MARINARA DISPUTATA IL 9/4/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.44 DEL 15/4/05 COM. AVEZZANO) Con appello ritualmente proposto, la Società S.S. La Marinara ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in seguito al comportamento tenuto dal calciatore Arboit Franco che aveva indotto l’arbitro a sospendere la gara a seguito del suo rifiuto di uscire dal terreno di giuoco dopo l’espulsione, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante la erroneità della decisione impugnata in quanto l’arbitro era caduto in errore visto che il calciatore Arboit era stato scambiato per altro calciatore e che anche i calciatori espulsi non erano quelli risultanti dal C.U. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che, quanto alla sanzione della perdita della gara, la decisione impugnata deve essere confermata in quanto il referto arbitrale, confermato in sede di supplemento, deve ritenersi fonte di prova privilegiata mentre la sospensione della gara deve ritenersi conseguente al comportamento dell’Arboit che, nell’occasione, rivestiva la qualifica di capitano. Quanto alle altre sanzioni, le stesse possono essere contenute come da dispositivo non apparendo il fatto di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla Società S.S. La Marinara ad euro 100,00 e la squalifica inflitta al calciatore Arboit Franco fino al 30/6/05. Conferma, nel resto, l’impugnata decisione disponendo restituirsi la tassa versata.
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