COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MANOPPELLO ARABONA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 COMMINATA ALLA SOCIETA’; L’INIBIZIONE AL DIRGENTE CESARONE ENZO FINO AL 30.9.2005; LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/05 INFLITTA AL CALCIATORE D’ACQUINI PATRICK; LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/05 INFLITTA AL CALCIATORE ROMASCO ROCCO IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLOARABONA / MARINA CALCIO DISPUTATA IL 24/4/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (COM. UFF. N° 71 DEL 28/4/05. COM. REG.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 12/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MANOPPELLO ARABONA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 COMMINATA ALLA SOCIETA’; L’INIBIZIONE AL DIRGENTE CESARONE ENZO FINO AL 30.9.2005; LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/05 INFLITTA AL CALCIATORE D’ACQUINI PATRICK; LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/05 INFLITTA AL CALCIATORE ROMASCO ROCCO IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLOARABONA / MARINA CALCIO DISPUTATA IL 24/4/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (COM. UFF. N° 71 DEL 28/4/05. COM. REG.)
Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 6.5.2005, la Società Manoppello Arabona Calcio ha impugnato i provvedimenti in epigrafe senza spiegare alcuna motivazione nel corpo dell’atto.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in relazione all’art. 32, comma 2, C.G.S poiché generico, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito.
Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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