COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 8/09/2005 COPPA REGIONE CALCIO A 11 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/9/2005 BOMBA – VILLA S.MARIA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 8/09/2005
COPPA REGIONE CALCIO A 11
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 4/9/2005 BOMBA - VILLA S.MARIA
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo avanzato dalla Società Villa S. Maria avverso
l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si denuncia che la
Società Bomba ha impiegato il calciatore Massa Luca, già squalificato
per una gara come risulta dal Comunicato N. 12 del 16/9/2004;
- atteso che in effetti il calciatore Massa Luca risulta squalificato
per una gara in occasione di gara di Coppa Abruzzo, come emerge dal
Comunicato N. 12 del 16/9/2004 e che,quindi, doveva scontare la squali
fica nella gara successiva di Coppa Abruzzo;
-visto l'art. 12 C.G.S.:
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita alla Società Bom
ba con il seguente risultato
A.C. Bomba 0 Villa S. Maria 3;
b) di penalizzarla di un punto in classifica;
c) di incamerare la tassa reclamo.