COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 6/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 6/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA S.S.D. FALCHI FANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA FALCHI FANO/NERETO DISPUTATA IL 18/9/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE G PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GRILLI ALESSANDRO
Con reclamo ritualmente proposto, la S.S.D. Falchi Fano ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.S.D. Nereto per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Grilli Alessandro che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due gare con C.U. N.73 del 5/5/05. La società controinteressata ha chiesto respingersi il reclamo trattandosi di un caso di omonimia.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto ipotizzato dalla società reclamante, nel C.U. N.73 del 5/5/05 figurano come squalificati per una gara Grilli Alessandro del Nereto che, dagli atti ufficiali risulta essere nato il 9/4/80 e Grilli Alessandro della stessa società che risulta essere nato il 15/10/80, il primo a seguito di espulsione durante la gara del 1/5/05 ed il secondo per recidività di ammonizioni.
In realtà, quindi, si tratta di un caso di omonimia di calciatori che, dopo essere stati sanzionati con la squalifica per una giornata con il già citato C.U., hanno scontato tale squalifica non partecipando all’ultima gara del precedente campionato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.