COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. ALTO TORTORETO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA FALCHI FANO/ALTO TORTORETO DISPUTATA IL 9/10/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI BERARDINO CLAUDIO Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S.D. Alto Tortoreto ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.S.D. Falchi Fano per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Di Berardino Claudio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara con C.U. n. 51 del 9/6/05 del Comitato Prov.le di Teramo. La Società controinteressata ha dedotto in sede di controdeduzioni la regolarità della partecipazione del proprio tesserato alla gara in oggetto , per aver lo stesso già scontata la squalifica. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore in oggetto non è stato impiegato dalla società di appartenenza nella prima giornata della corrente stagione agonistica (Falchi Fano – Nereto del 18/09/2005) scontando in tal modo la squalifica inflitta a suo carico. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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