COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA S.S. NINO CERULLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA NINO CERULLO/POL. CEPAGATTI DISPUTATA IL 2/10/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIR. C PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ASTROLOGO ANTONIO
Con reclamo ritualmente proposto, la Società S.S. Nino Cerullo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Pol. Cepagatti per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Astrologo Antonio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara con C.U. n. 77 del 26/5/05, allorché risultava tesserato per la Società San Valentino. Nulla ha dedotto la società controinteressata.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore in oggetto, già tesserato per la Società San Valentino nella passata stagione sportiva, era stato squalificato per una gara con il citato Com. Ufficiale ed avendo lo stesso partecipato alle gare successive dell’attuale stagione agonistica (Collecorvino – Cepagatti del 18.09.05; Cepagatti – Michetti del 25.09.05) non ha quindi scontato la sanzione inflittagli, di talchè la sua partecipazione alla gara oggetto di reclamo risulta essere irregolare.
Alla sanzione della perdita della gara in danno della Pol. Cepagatti, deve conseguire quella pecuniaria per responsabilità oggettiva.
Per questi motivi, visto l’art. 14 C.G.S., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere reclamo e di infliggere alla Società Pol. Cepagatti la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio S.S. Nino Cerullo 3 / Pol. Cepagatti 0, nonché la sanzione dell’ammenda di € 100,00, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.