COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. S.NICOLA SULMONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE IMPERATORE EMANUELE NELLA GARA S. NICOLA SULMONA/CASTELNUOVO VOMANO DISPUTATA IL 5/10/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. A (C.U. N° 18 DEL 7/10/2005 COMITATO REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. S. Nicola Sulmona ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe per essersi diretto verso l’arbitro e per averlo spintonato con le mani, spostandolo. Ha dedotto l’appellante che, in realtà, non vi era stato alcun contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro ed il primo si era solo avvicinato per esprimere una civile protesta. In sede di comparizione dinanzi alla Commissione la stessa società ha altresì dedotto che verosimilmente l’arbitro aveva scambiato l’Imperatore per altro calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato il precedente assunto, anche se ha precisato che il calciatore, in realtà, non lo aveva aggredito ma aveva espresso le sue proteste in maniera smodata. Osserva la Commissione che, alla luce degli ulteriori accertamenti compiuti, la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento del calciatore deve qualificarsi come protesta smodata piuttosto che come vero e proprio atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento dell’appello proposto, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Imperatore Emanuele a n° 4 gare, disponendo la restituzione della tassa di appello ove risulti già disposto l’addebito.
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