COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 10/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO CALCIO 2002 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MENDITTO MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO 2005 / PRO CALCIO 2002 DISPUTATA IL 23/10/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (COM. PROV. AQ)
Con reclamo ritualmente proposto, la Società U.S. PRO CALCIO 2002 ha chiesto infliggersi in danno della Società AVEZZANO CALCIO 2005 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 2, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Menditto Marco che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non in possesso della regolare autorizzazione richiesta per i calciatori infraquindicenni.
La società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Menditto Marco è stato utilizzato nel corso della gara oggetto di reclamo pur non essendo in possesso della autorizzazione prevista dall’art. 34 N.O.I.F. in quanto infraquindicenne.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di diporre la perdita della gara in danno della Società AVEZZANO CALCIO 2005 con il seguente punteggio: AVEZZANO CALCIO 2005 – PRO CALCIO 2002 0 – 3.
Delibera, inoltre, di infliggere alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 100,00, disponendo restituirsi la tassa di reclamo in favore della società reclamente.