COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. TIRINO BUSSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI TILLIO BIAGIO PER SEI GARE E AMMENDA DI € 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA TIRINO BUSSI / ATLETICO MANOPPELLO SCALO DISPUTATA IL 16/10/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 22 del 20.10.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società S.S. Tirino Bussi ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. a seguito delle proteste e delle pesanti minacce ed ingiurie rivolte all’arbitro, che venivano reiterate a fine gara allorché il calciatore andava incontro all’arbitro venendo allontanato da un dirigente della società, chiedendo la riduzione della squalifica e l’annullamento dell’ammenda. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto a fine gara l’arbitro non veniva a contatto né con i calciatori, né con il pubblico e che il comportamento dello stesso pubblico non era stato tale da giustificare la sanzione dell’ammenda di tale entità. L’arbitro della gara in sede di supplemento confermava gli originari intendimenti sia in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, che a quello tenuto dal pubblico di casa. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Quanto alla sanzione della squalifica al calciatore Di Tillio va rilevato che la stessa appare congrua soprattutto in relazione alla circostanza che lo stesso, dopo la fine della gara, ha cercato di attingere l’arbitro con un calcio ed un pugno e che non è riuscito nell’intento solo perché allontanato da un dirigente della società; per quanto riguarda invece l’ammenda la stessa deve ritenersi ugualmente congrua sulla base della conferma dei fatti addebitati al pubblico della Società Tirino Bussi, così come esplicitata nel supplemento di rapporto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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