COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ FARESINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA FARESINA / VIRTUS TOLLO DISPUTATA IL 09/10/05 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 23 del 27.10.2005 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la Società FARESINA ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per il verificarsi di un lancio di sassi da parte di sostenitori della Faresina, che colpivano un giocatore della Virtus Tollo, che veniva accompagnato in Ospedale, nonché per reiterate intimidazioni nei confronti del Direttore di gara.
Ha dedotto l’appellante che i gli episodi ascrittigli non si sarebbero verificati, ma sarebbero il frutto di una messa in scena da parte dei calciatori della squadra avversaria.
Osserva la Commissione Disciplinare che, l’appello è inammissibile poiché manca in atti l’attestazione dell’invio dell’appello alla controparte, come prescritto dall’art. 42, comma 6, C.G.S., con conseguente impossibilità di un suo esame nel merito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.