COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCA SANTA MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.12.2005 INFLITTA ALL’ALLENATORE PAOLO DI FELICE IN RELAZIONE ALLA GARA CASEMOLINO CALCIO / ROCCA SANTA MARIA DISPUTATA l’8/10/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATERGOIA, PROVINCIA TERAMO (C.U. N° 9 del 13.10.2005, COM. PROV.LE TERAMO) Con appello ritualmente proposto la Società ROCCA SANTA MARIA ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti dell’allenatore Paolo DI Felice per essere entrato in campo senza autorizzazione e per aver spintonato l’arbitro con il petto e con una mano, venendo fermato da un dirigente e reiterando minacce mentre si allontanava, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Di Paolo si era limitato a chiedere spiegazioni senza minacciare né spintonare il Direttore di gara. Questi, per contro, in sede di supplemento, non solo ha confermato gli originari riferimenti, ma ha anche precisato che il Di Paolo, nell’occasione, aveva alzato anche un braccio per colpirlo desistendo, poi, dall’intento aggressivo. Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro nel supplemento di rapporto, la sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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